Art. 28.
(Abrogazioni e coordinamento legislativo).

      1. Sono abrogati gli articoli 1, 10, comma 1, 11 e 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
      2. Il Governo, nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge, provvede al coordinamento delle norme della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non abrogate ai sensi del comma 1 del presente articolo, con quelle contenute nella presente legge.
      3. Il Governo provvede altresì, nell'ambito della delega legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge, a modificare gli articoli 27 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla base di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge.